Didattica
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in
Comunicazione e Intelligenza Artificiale
Sommario
Art.3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
Art.4 – Gestione del corso di studio
Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica
Art.8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità
Art.9 – Piani delle attività formative
Art.10 – Verifiche del profitto
Art.12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti
Art.13 – Studenti a tempo parziale
Art.14 – Mobilita degli studenti e opportunità all’estero
Art.15 – Opportunità per gli studenti
Art.16 – Orientamento e tutorato
Art.17 – Tirocini curriculari e placement
Art.18 – Obblighi degli studenti
Art. 1 – Norme generali
Presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall’a.a. 2008/2009, il corso di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale, Classe delle lauree LM19, precedentemente denominato Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e dell’Editoria. La denominazione in inglese del corso è Communication and Artificial Intelligence.
Il corso è erogato in modalità convenzionale.
La durata normale del corso è stabilita in 2 anni.
Per conseguire la laurea magistrale lo/a studente/ssa deve aver acquisito 120 crediti.
Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale, Classe delle lauree LM-19. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa magistrale.
Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione, almeno ogni tre anni.
Art. 2 – Ordinamento didattico
Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L’ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del/la Rettore/trice. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
L’ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l’indicazione del Dipartimento di riferimento;
c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
d) il profilo professionale dei/delle laureati/e magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di svolgimento;
f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo. I dettagli sui criteri per l’accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;
h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
L’ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L’ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale può prevedere la realizzazione di curricula anche al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il Consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del corso.
L’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale è allegato al presente regolamento.
Art. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tale attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio area affine.
Il corso di studio provvede inoltre a riesaminare l’impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
Il/La Coordinatore/trice, coadiuvato/a dal Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal/la Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del corso studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.
Il/La Coordinatore/trice è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.
Art. 4 – Gestione del corso di studio
Il corso di laurea magistrale in Comunicazione e Intelligenza Artificiale afferisce al Dipartimento di Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio a cui spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca. Il Consiglio di corso di studio è composto da tutti i/le docenti del Corso, compresi quelli a contratto, e da un rappresentante degli/delle studenti/esse.
Il Consiglio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i/le professori/professoresse a tempo pieno. Al/la Coordinatore/trice spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il/La Coordinatore/trice dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
Nel corso di studio è previsto un Gruppo di riesame, composto dal/la Coordinatore/trice, da almeno tre docenti, un/a rappresentante degli studenti/esse e una unità di personale tecnico-amministrativo. Il Gruppo di Riesame cura la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) e della Scheda di Monitoraggio (SMA); individua gli interventi migliorativi, segnalandone il responsabile e precisandone le scadenze temporali e gli indicatori che permettono di verificarne il grado di attuazione; verifica l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi perseguiti o individua le eventuali motivazioni di un mancato o parziale raggiungimento.
Il Gruppo di gestione di Assicurazione della Qualità, coincidente con il Gruppo di riesame, monitora l’adeguatezza, l’efficacia e la trasparenza del CdS; garantisce il proprio ausilio al/la Coordinatore/trice del CdS nella preparazione dei testi e dell’elaborazione dei dati da inserire nella Scheda Unica Annuale (SUA) di CdS, svolgendo monitoraggio dei dati relativi ai corsi di studio (attività didattiche e servizi di supporto), analizzando i rapporti di riesame (SMA e RRC) e verificando che venga data attuazione alle azioni di miglioramento indicate. Il Gruppo di Gestione AQ svolge, inoltre, le seguenti azioni di autovalutazione:
– verifica della domanda di formazione;
– verifica degli obiettivi specifici del corso e della loro coerenza con gli obiettivi qualificanti della classe e i fabbisogni del mondo del lavoro;
– verifica degli sbocchi occupazionali e della loro coerenza con gli obiettivi qualificanti della classe e del corso e i fabbisogni del mondo del lavoro e analisi dell’efficacia esterna del CdS;
– analisi dei risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti;
– verifica dei risultati di apprendimento attesi;
– monitoraggio dell’adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi agli studenti.
Nel corso di studio è, infine, prevista un’apposita Commissioni didattica con funzione di:
– gestione dei colloqui di ammissione;
– valutazione (da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Corso e successiva delibera del Consiglio di Dipartimento) di:
– riconoscimenti dei CFU per abbreviazioni di corso e in itinere ;
– controllo e approvazione dei piani degli studi presentati;
– learning agreement per gli studenti in mobilità;
– valutazione dei percorsi formativi dei candidati e al riconoscimento di crediti formativi degli/delle studenti/esse provenienti da Paesi extra UE che hanno chiesto l’accesso al corso di studio
– valutazione dei riconoscimenti di tirocini svolti all’esterno;
– definizione di iniziative di orientamento.
Art. 5 – Comitato di Indirizzo
In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il CdS consulta sistematicamente, le principali parti interessate (studenti/esse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.
Il CdS prevede un Comitato di Indirizzo formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno.
Art. 6 – Ammissione al Corso
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o di un diploma universitario di durata almeno triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. Sono richiesti specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione dello studente.
I requisiti curriculari richiesti consistono nel possesso nella precedente carriera universitaria di almeno 60 CFU in minimo 4 dei seguenti raggruppamenti di SSD:
1. SSD: INF/01; ING-INF/05; SECS-S/01; SECS-S/05;
2. SSD: L-LIN/01; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/14;
3. SSD: L-LIN/03; L-LIN/04; L-LIN/05; L-LIN/07; L-LIN/08; L-LIN/09; L-LIN/11; L-LIN/12; L-LIN/13; L-LIN/14; L-LIN/21;
4. SSD: M-FIL 01, M-FIL 02; M-FIL 03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-PSI/01;
5. SSD: M-GGR/01; M-GGR/02; M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; M-STO/08; M-DEA/01;
6. SSD: L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05; L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/13; L-FIL-LET/15; M-STO/09;
7. SSD: SECS-P/08; SPS/07; SPS/08; SPS/11; L-ART/06; L-ART/07.
Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
Il livello di adeguatezza della personale preparazione dei candidati sarà verificato tramite un colloquio volto ad accertare il possesso di consolidate conoscenze di base di letteratura, filosofia, processi culturali e comunicativi, storia e geografia (con particolare riferimento alla storia contemporanea e alla geografia politica europea); conoscenze del patrimonio letterario, artistico e musicale nazionale ed internazionale. Dovranno, inoltre, essere informati delle problematiche relative all’area della comunicazione, della editoria, del giornalismo e della produzione radiotelevisiva. Sono, altresì, richieste conoscenze e capacità relative alla informatica e alla multimedialità sia in quanto discipline, sia in quanto competenze trasversali agli argomenti trattati.
È, infine, richiesta una buona conoscenza della lingua inglese (livello B1), che sarà verificata tramite la presentazione di un’attestazione di livello pari o superiore o, in assenza, in sede di colloquio.
Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica
Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti/esse che si immatricola nell’anno accademico di riferimento.
Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
1. A 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale, autoapprendimento o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello/a studente/essa.
2. L’offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti/esse che si immatricola nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
3. Il Consiglio di corso di studio formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l’offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dal Comitato di Indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi all’eventuale attribuzione per affidamento e alla nomina dei professori a contratto.
4. La richiesta di affidamenti e contratti deve essere giustificata da precise esigenze didattiche, dettagliate dal Consiglio di corso di studio per ogni singolo insegnamento e attività.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento la predisposizione del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso di studio definisce nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Sul sito del corso di studio e sui siti predisposti a tale funzione dall’Ateneo sono presenti tutte le informazioni relative alla programmazione ed organizzazione didattica, ivi compresi i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l’orario di ricevimento dei docenti. Ogni docente garantisce altresì la disponibilità di tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
6. Il corso di studi renderà note sul sito del corso di studio anche le iniziative di supporto per gli/le studenti/esse con esigenze specifiche (per esempio studenti/esse fuori sede, stranieri/e, lavoratori/trici, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore degli/delle studenti/esse disabili, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.
7. Gli insegnamenti curriculari, salvo eccezioni motivate, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione è determinato in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
8. Gli insegnamenti possono svolgersi entro un singolo semestre, nell’arco di due semestri o di un intero anno accademico.
A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte; ciascun docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati. I/Le docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del/della docente occorre l’autorizzazione del direttore di Dipartimento, sentito il/la coordinatore/trice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al/la direttore/trice di Dipartimento, al/la coordinatore/trice e agli/alle studenti/esse interessati.
9. Il Consiglio di corso di studio provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a limitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti caratterizzanti.
10.La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata. Il programma di esame per i non frequentanti è uguale a quello per i frequentanti.
11.Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa tra quelle attivate nell’Ateneo, per un totale di 12 crediti, purché congrui con gli obiettivi del corso. Il corso di studio può anche consigliare alcune opzioni la cui coerenza con il progetto formativo è preventivamente assicurata.
12.Il Corso di laurea magistrale non prevede propedeuticità vincolanti, ma agli/alle studenti/esse può essere consigliato, in sede di colloquio di ammissione e di tutoraggio, di frequentare e sostenere gli esami secondo un percorso individualizzato che tenga conto del corso di laurea triennale di provenienza.
Art. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità
Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli/alle studenti/esse e a tutti i soggetti interessati.
In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell’avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla Commissione paritetica del Dipartimento.
La struttura didattica di riferimento individua il/la docente responsabile per l’assicurazione della qualità del corso di studio, che può coincidere con il/la Coordinatore/trice, che sarà coadiuvato/a da una apposita commissione comprendente docenti di ruolo, eventuali docenti a contratto e un/a rappresentante degli studenti/esse.
Art. 9 – Piani delle attività formative
1. Per effettuare la prenotazione e sostenere gli esami, gli/le studenti/esse del primo anno devono essere in possesso di un piano di studio approvato. Può essere concessa una deroga per coloro che sono in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa di tale delibera, gli/le studenti/esse possono comunque presentare un piano di studio provvisorio. Gli/Le studenti/esse degli anni successivi possono compilare un nuovo piano di studio, che sostituisce quello precedentemente approvato.
2. Il piano di studio è compilato attraverso il sistema interno di gestione d’Ateneo e inviato telematicamente a uno dei/delle docenti della Commissione nominata dal direttore/trice del Dipartimento, sentito il/la coordinatore/trice e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Le scadenze di presentazione dei piani di studio sono fissate annualmente e pubblicate sul sito istituzionale.
3. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso di studio, potranno essere mutuati o fruiti da Corsi di laurea triennali dell’Ateneo. Per tali attività, è a carico dello/a studente/ssa l’accertamento di eventuali condizioni (propedeuticità, conoscenze di lingue ecc.) per il sostenimento del relativo esame.
4. Comunque avvenga la scelta delle discipline, il piano di studio non potrà prevedere più di 11 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente).
5. Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120 esclusivamente gli/le studenti/esse per i quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria.
Art. 10 – Verifiche del profitto
1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto, comprensive dei/delle componenti supplenti, sono nominate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento per il corso di studio, su proposta del/la coordinatore/trice, e sono costituite da almeno due componenti, il/la primo/a dei quali è il/la titolare del corso di insegnamento. Per motivi d’urgenza, il/la direttore/trice può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di Dipartimento. Ove possibile, la Commissione è composta da personale docente o cultori/trici della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento. I/Le cultori/trici della materia sono nominati/e per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, il/la direttore/trice del Dipartimento può modificare la Commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento. Almeno due componenti della Commissione devono essere presenti al momento dell’esame.
2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a diversi titolari, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e ferma restando la verbalizzazione congiunta. Alla valutazione complessiva del profitto dello/a studente/ssa concorrono tutti i/le docenti coinvolti.
4. In ogni anno accademico vengono fissati tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il/la docente fisserà il primo appello di ciascuna sessione nei limiti temporali previsti per consentire allo/a studente/ssa la presentazione della domanda di laurea.
5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle Schede di insegnamento pubblicate sul sito del Corso di laurea.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo/a studente/ssa deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l’accertamento della frequenza, ove richiesta.
Art. 11 – Prova finale
Per sostenere la prova finale del corso di laurea magistrale lo/a studente/ssa deve avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi, le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
Alla prova finale per il conseguimento della Laurea magistrale sono attribuiti 12 CFU. Essa consiste nella discussione pubblica di una tesi elaborata in modo originale, costituita da un lavoro scritto o da un elaborato multimediale assegnato, di norma, da uno/a dei docenti del Corso di Laurea magistrale titolare di un insegnamento del quale lo/a studente/ssa abbia conseguito almeno 6 CFU, su tematiche connesse al suo settore scientifico disciplinare.
Lo/a studente/ssa discuterà la propria tesi davanti a una Commissione formata in prevalenza da docenti del Corso di Laurea a cui, occasionalmente, possono essere aggiunti relatori/trici e correlatori/trici non afferenti al Corso di Laurea stesso, ma provenienti da altre strutture universitarie o dal mondo del lavoro. La Commissione, formata da sette componenti (effettivi e supplenti), è nominata dal/la direttore/trice del Dipartimento di riferimento, su proposta del/la coordinatore/trice.
La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi in modo proporzionato all’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi specifici previsti dal Corso di laurea; il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti della media ponderata. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110.
Il calendario delle prove finali prevede sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti.
La tesi di laurea deve essere richiesta durante il secondo anno di corso, e precisamente in un periodo compreso fra i sei e i dodici mesi dalla data prevista per la discussione, tramite un apposito modulo da consegnare al/la Coordinatore/trice del Corso di Laurea, recante l’argomento della tesi, il SSD di riferimento e la firma del/la relatore/trice. Passato più di un anno dalla data di assegnazione, la tesi dovrà essere riassegnata.
Le modalità di stesura e presentazione dell’elaborato di tesi, si tratti di un elaborato cartaceo (in forma di libro) o di un prodotto multimediale, sono oggetto di specifiche norme, a disposizione dei/lle laureandi/e presso il sito del Corso di studio, dove sono, inoltre, indicate le regole compilazione e di impaginazione della prova finale.
Art. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti
Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo/a studente/ssa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso che recepisce le valutazioni della Commissione didattica, delibera sulle singole richieste, valutando i crediti acquisiti e riconoscendo, ai sensi delle leggi vigenti, eventuali idoneità nel caso di titoli conseguiti in Atenei stranieri.
Il numero dei crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di laurea, è determinato come segue: a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 CFU, o 6 CFU nel caso di corsi “semestrali”; b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) sono assegnati i CFU previsti; c) le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione; d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate fra le “altre attività formative” e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.
È, inoltre, prevista la possibilità di riconoscere crediti per conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. La valutazione, caso per caso, del numero di crediti da riconoscere nei limiti previsti dalla normativa vigente è basata sulla rispondenza delle attività agli obiettivi formativi del corso di laurea e dell’impegno richiesto da tali attività.
Nel caso di accesso di studenti/esse provenienti da Paesi extra UE, la Commissione didattica procederà alla valutazione dei percorsi formativi dei candidati e al riconoscimento di crediti formativi coerenti con la tabella dell’ordinamento didattico.
Per facilitare la compilazione del piano di studio, il Consiglio può arrotondare i CFU risultanti dal calcolo matematico. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo/a studente/ssa sarà iscritto/a al secondo anno.
Lo/a studente/ssa può ottenere il riconoscimento di CFU relativi ad attività di stages e tirocini (per le quali è attivo presso la Macroarea l’Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d’intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal Corso di Studio o da esso già riconosciute, lo/a studente/ssa è tenuto a chiedere alla Commissione didattica un giudizio preventivo di conformità tra la loro natura e il percorso formativo del Corso di studio, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche nel caso che le attività siano poste nel quadro di convenzioni di Ateneo o vengano regolarmente riconosciute da altri Corsi di studio. Alla fine dell’attività lo/a studente/ssa deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione, sulla base della quale il Consiglio delibererà l’assegnazione dei relativi CFU (di norma di 1 per 25 ore di lavoro, senza comunque eccedere il numero di 6 CFU). La registrazione nella carriera dello studente avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per la relativa tipologia di attività formativa.
Art. 13 – Studenti a tempo parziale
Lo/a studente/ssa che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo/a studente/ssa che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.
Le modalità e procedure per esercitare l’opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo.
Art. 14 – Mobilita degli studenti e opportunità all’estero
Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell’assistenza dell’Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli/le studenti/esse sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.
La mobilità delle studentesse e degli studenti verso università all’interno dello spazio europeo dell’alta formazione è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che definisce, su proposta dello studente, gli insegnamenti da riconoscergli, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (learning agreement). Al termine del suo soggiorno, lo/a studente/ssa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento.
Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto con il learning agreement, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento ne stabilisce l’eventuale riconoscimento.
Tutti i crediti formativi acquisiti dallo/a studente/ssa durante il periodo di studio svolto all’Estero – all’interno di accordi tra Atenei europei – devono essere accettati senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello/a studente/ssa e senza ulteriori esami di verifica
Art. 15 – Opportunità per gli studenti
L’Ateneo promuove numerose opportunità agli/alle studenti/esse iscritti/e tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo http://web.uniroma2.it.
Art. 16 – Orientamento e tutorato
1. Il/La coordinatore/trice assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta all’interno del corso di studi e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.
2. L’attività di tutorato, sotto la responsabilità del/la coordinatore/trice, è normalmente svolta per ciascuno/a studente/ssa dai/dalle docenti nell’ambito delle attività dei corsi. In ogni caso, a ogni studente/ssa è assegnato un/a tutor personale, scelto/a tra i/le docenti del Corso di laurea, che lo/a accompagnerà in tutto il suo percorso, compresa la compilazione dei piani di studio, per i quali lo/a studente/ssa potrà rivolgersi anche alla Commissione di cui all’art. 9.
3. I/Le docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato/a al/la direttore/trice del Dipartimento e dietro approvazione del/la coordinatore/trice, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I/Le docenti comunicano sul sito istituzionale indicato dalla Macroarea l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal/la direttore/trice del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/Le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli/delle studenti/esse.
4. È attivo presso la Macroarea lo “sportello orientamento studenti”, che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
5. Il corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.
Art. 17 – Tirocini curriculari e placement
Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal corso di studio per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra studenti/esse e laureati/e e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.
Art. 18 – Obblighi degli studenti
Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrativa.
Gli/Le studenti/esse sono tenuti/e a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del/la Rettore/trice, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.
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